Art. 8.
  I  certificati  verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 28
settembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9.  L'interesse
annuo  lordo  sui  certificati e' fissato nella misura dell'8,75% sul
valore nominale in ECU.
  Gli  interessi,  agli  aventi  diritto,  al  netto della trattenuta
fiscale del 12,50% di cui al  ricordato  decreto-legge  19  settembre
1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto
1987, n. 348, saranno corrisposti il 28 settembre di ciascun  anno  a
partire  dal  1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti
gli effetti, a quelle di titoli del debito pubblico italiano.