Art. 8. I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 28 settembre 1993 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati e' fissato nella misura dell'8,75% sul valore nominale in ECU. Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 28 settembre di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1993. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di titoli del debito pubblico italiano.