Art. 9. Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane. Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo. Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire piu' vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi. Per i certificati recanti stampigliatura "pagabile all'estero", nonche' - nelle more dell'allestimento dei titoli stessi - per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che cio' non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento. I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.