Art. 9.
  Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso
legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.
  Gli  interessi  da  pagare  ed  il  capitale  da rimborsare in lire
italiane su detti certificati saranno determinati,  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro,  in  misura  pari  al  valore  nominale in ECU
convertito in lire italiane sulla base  della  media  aritmetica  dei
tassi  ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio
italiano dei  cambi  nei  primi  venti  giorni  del  mese  di  agosto
precedente  la  data  di  scadenza  della  cedola  di interesse o del
titolo.
  Ove  necessario,  gli  importi da corrispondere saranno arrotondati
alle cinque lire piu' vicine per eccesso o per difetto, a seconda che
si  tratti  di  frazioni  superiori  o  non  superiori  a 2 lire e 50
centesimi.
  Per  i  certificati  recanti  stampigliatura "pagabile all'estero",
nonche' - nelle more dell'allestimento dei titoli stessi - per i  CTE
riconosciuti  nei  depositi  di  cui al precedente art. 3, i suddetti
pagamenti verranno effettuati in ECU mediante  accreditamento  ovvero
trasferimento  ad  un conto in ECU, sempre che cio' non contrasti con
le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di  pagamento.
  I  pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della
ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove  occorra,  la  seconda
cifra  decimale  del  valore della cedola relativa al certificato del
taglio di 1.000 ECU e  determinando  per  moltiplicazione  il  valore
delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.