Art. 2.
  La   Fondiaria   assicurazioni   S.p.a.   e'  tenuta  a  presentare
annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti
le forme assicurative approvate con il presente  decreto  nonche'  un
rendiconto  della  gestione  del  fondo  speciale  costituito  con il
portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.
  Il  rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato
da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo  speciale  previsto
dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 settembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA