Art. 2.
  L'individuazione  e  la  predisposizione  delle  aree di stoccaggio
provvisorio  controllato  da  parte  della   regione   Emilia-Romagna
dovranno  essere assicurati nel piu' breve tempo possibile, adottando
le necessarie misure di sicurezza e salvaguardia ambientale, in  modo
da   rendere  le  aree  relative  disponibili  in  sincronia  con  le
operazioni svolte nell'area portuale di Livorno ed in particolare  in
modo  da  consentire  il  trasferimento  alle  aree di stoccaggio dei
containers e dei fusti non  appena  siano  classificati  e  posti  in
condizione di sicurezza per il trasporto.
  In ogni caso le aree devono essere compiutamente attrezzate in modo
da garantire il rispetto del termine fissato dal  comma  secondo  del
precedente art. 1.