Art. 2. L'individuazione e la predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato da parte della regione Emilia-Romagna dovranno essere assicurati nel piu' breve tempo possibile, adottando le necessarie misure di sicurezza e salvaguardia ambientale, in modo da rendere le aree relative disponibili in sincronia con le operazioni svolte nell'area portuale di Livorno ed in particolare in modo da consentire il trasferimento alle aree di stoccaggio dei containers e dei fusti non appena siano classificati e posti in condizione di sicurezza per il trasporto. In ogni caso le aree devono essere compiutamente attrezzate in modo da garantire il rispetto del termine fissato dal comma secondo del precedente art. 1.