Art. 3.
  Per  l'effettuazione  delle  operazioni  sopra  descritte  e per il
coordinamento operativo fra le fasi  concernenti  l'area  portuale  e
quelle   concernenti   lo   stoccaggio   provvisorio  controllato,  i
commissari ad acta, di cui alle ordinanze n. 1557/FPC e  n.  1558/FPC
del  16  settembre  1988,  si  avvalgono di un apposito staff tecnico
composto da funzionari ed esperti delle due regioni interessate e del
comune di Livorno.
  I  commissari  ad  acta  possono richiedere, attraverso il Ministro
dell'ambiente,    valutazioni    tecnico-scientifiche,    da    parte
dell'Istituto  superiore della sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA ovvero
di altri organismi scientifici, sui requisiti tecnici da individuare.