Art. 3. Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte e per il coordinamento operativo fra le fasi concernenti l'area portuale e quelle concernenti lo stoccaggio provvisorio controllato, i commissari ad acta, di cui alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, si avvalgono di un apposito staff tecnico composto da funzionari ed esperti delle due regioni interessate e del comune di Livorno. I commissari ad acta possono richiedere, attraverso il Ministro dell'ambiente, valutazioni tecnico-scientifiche, da parte dell'Istituto superiore della sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA ovvero di altri organismi scientifici, sui requisiti tecnici da individuare.