Art. 5.
  Alle   esigenze   finanziarie  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alle  ordinanze  n.  1557/FPC  e  n.  1558/FPC,  si
provvede   con   successiva   ordinanza,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'ambiente nell'ambito delle risorse per gli interventi ambientali
e  nel rispetto delle modalita' indicate con carattere di generalita'
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29  aprile
1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 settembre 1988
                                    Il Ministro per il coordinamento
                                         della protezione civile
                                                LATTANZIO
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO