Art. 5. Alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC, si provvede con successiva ordinanza, d'intesa con il Ministro dell'ambiente nell'ambito delle risorse per gli interventi ambientali e nel rispetto delle modalita' indicate con carattere di generalita' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 settembre 1988 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile LATTANZIO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO