Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa 550.000.000 di lire, si provvedera' con le disponibilita' del fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna. Roma, addi' 20 settembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO