Art. 2.
  All'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  ordinanza,
valutato  in  circa  550.000.000  di  lire,  si  provvedera'  con  le
disponibilita' del fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  ufficiale  della  regione
Sardegna.
   Roma, addi' 20 settembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO