Art. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sara' posto a carico del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 settembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO