Art. 2.
  L'onere  derivante dall'applicazione della presente ordinanza sara'
posto  a  carico  del  Fondo  della  protezione  civile  di  cui   al
decreto-legge   12   novembre   1982,   n.   829,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 settembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO