Art. 4.
  Le   operazioni  nell'area  portuale  di  Ravenna,  da  effettuarsi
successivamente all'attracco della nave, sono le seguenti:
   ispezione del carico a bordo della nave;
   scarico   dei   containers   e   loro   trasporto  nella  zona  di
trasferimento;
   esame dei containers e del relativo carico;
   adozione delle necessarie misure di sicurezza per il trasporto;
   trasferimento   agli   impianti   di  stoccaggio  controllato,  da
individuarsi fuori dal territorio della provincia di Ravenna;
   bonifica della nave.
  Tali  operazioni  che  dovranno  essere  effettuate  rispettando  i
criteri di massima  sicurezza  ambientale  tenendo  anche  conto  dei
pericoli  di  esondazione  esistenti  nell'area,  occuperanno le aree
portuali per un periodo massimo di trenta  giorni,  a  partire  dallo
scarico  dei  containers, al termine del quale le aree stesse saranno
bonificate e restituite agli usi originari.