Art. 4. Le operazioni nell'area portuale di Ravenna, da effettuarsi successivamente all'attracco della nave, sono le seguenti: ispezione del carico a bordo della nave; scarico dei containers e loro trasporto nella zona di trasferimento; esame dei containers e del relativo carico; adozione delle necessarie misure di sicurezza per il trasporto; trasferimento agli impianti di stoccaggio controllato, da individuarsi fuori dal territorio della provincia di Ravenna; bonifica della nave. Tali operazioni che dovranno essere effettuate rispettando i criteri di massima sicurezza ambientale tenendo anche conto dei pericoli di esondazione esistenti nell'area, occuperanno le aree portuali per un periodo massimo di trenta giorni, a partire dallo scarico dei containers, al termine del quale le aree stesse saranno bonificate e restituite agli usi originari.