Art. 5. L'individuazione e la predisposizione delle aree di stoccaggio controllate da parte della regione Emilia-Romagna, dovranno essere assicurate nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro i trenta giorni di cui all'art. 4 adottando le necessarie misure di sicurezza e salvaguardia ambientale, in modo da rendere le aree relative disponibili in sincronia con le operazioni svolte nell'area portuale di Ravenna, ed in particolare in modo da consentire il trasferimento alle aree di stoccaggio dei containers non appena siano posti in condizioni di sicurezza per il trasporto. In ogni caso le aree devono essere completamente attrezzate in modo da garantire il rispetto del termine fissato dal secondo comma del precedente art. 4.