Art. 5.
  L'individuazione  e  la  predisposizione  delle  aree di stoccaggio
controllate da parte della regione  Emilia-Romagna,  dovranno  essere
assicurate  nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro i trenta
giorni di cui all'art. 4 adottando le necessarie misure di  sicurezza
e  salvaguardia  ambientale,  in  modo  da  rendere  le aree relative
disponibili in sincronia con le operazioni svolte nell'area  portuale
di  Ravenna, ed in particolare in modo da consentire il trasferimento
alle aree di stoccaggio dei containers  non  appena  siano  posti  in
condizioni di sicurezza per il trasporto.
  In ogni caso le aree devono essere completamente attrezzate in modo
da garantire il rispetto del termine fissato dal  secondo  comma  del
precedente art. 4.