Art. 6.
  Per   l'effettuazione   delle   operazioni   sopra   descritte,  il
commissario ad acta puo' avvalersi di uno staff tecnico  composto  da
funzionari  ed  esperti  della  regione  Emilia-Romagna  e degli enti
locali interessati.
  Il  commissario  ad  acta  puo'  richiedere, attraverso il Ministro
dell'ambiente,    valutazioni    tecnico-scientifiche,    da    parte
dell'Istituto superiore della sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA, ovvero
di altri organismi scientifici.
  Il  commissario  ad  acta  provvede, altresi', alla definizione del
piano di smaltimento dei rifiuti in  questione  ed  alle  conseguenti
operazioni di smaltimento definitivo.