Art. 6. Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte, il commissario ad acta puo' avvalersi di uno staff tecnico composto da funzionari ed esperti della regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati. Il commissario ad acta puo' richiedere, attraverso il Ministro dell'ambiente, valutazioni tecnico-scientifiche, da parte dell'Istituto superiore della sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA, ovvero di altri organismi scientifici. Il commissario ad acta provvede, altresi', alla definizione del piano di smaltimento dei rifiuti in questione ed alle conseguenti operazioni di smaltimento definitivo.