Art. 7. Alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede, con propria ordinanza, il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle risorse per gli interventi ambientali e nel rispetto delle modalita' indicate con carattere di generalita' nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988.