Art. 7.
  Alle   esigenze   finanziarie  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla  presente  ordinanza,  provvede,  con  propria
ordinanza,  il  Ministro per il coordinamento della protezione civile
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle risorse per
gli interventi ambientali e nel rispetto delle modalita' indicate con
carattere di generalita' nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 aprile 1988.