AVVERTENZA:
  Entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o  cinquecentomila
elettori,  o  cinque  consigli  regionali,  possono  domandare che si
proceda al referendum popolare.
   Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
                               Art. 1.
  1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati  commessi
nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera  dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".