AVVERTENZA: Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali, possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Art. 1. 1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".