Art. 12. 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata ogni disposizione relativa agli stessi. 2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.