Art. 2. I titolari della sola pensione o rendita svedese nonche' i loro familiari residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1988 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.155.000. Il predetto contributo annuo e' ridotto a L. 578.000 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1988.