Art. 2.
  I  titolari  della  sola  pensione o rendita svedese nonche' i loro
familiari  residenti  in  Italia,  che,  ai  sensi  della  richiamata
convenzione  italo-svedese  di  sicurezza sociale, abbiano chiesto di
fruire  dell'assistenza  sanitaria  erogata  a  tutti   i   cittadini
residenti,  sono  tenuti per l'anno 1988 al versamento del contributo
annuo pro-capite di L. 1.155.000.
  Il predetto contributo annuo e' ridotto a L. 578.000 per i soggetti
che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in  data  successiva
al 30 giugno 1988.