Art. 3.
  I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in
unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al  Servizio
sanitario  nazionale,  o,  nel  caso  in  cui  i  soggetti siano gia'
iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  I  contributi  previsti  sono  riscossi  dall'INPS con le modalita'
stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso
il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in
quanto compatibili.