IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'ottavo comma dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito in legge 29 ottobre  1987,  n.  440,  che  prevede
l'approvazione   delle   modalita'   attuative   delle   disposizioni
contemplate nei commi  da  1  a  7  dello  stesso  articolo  mediante
apposito  decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'interno;
  Visti  l'art.  27  del  regio  decreto-legge  3 marzo 1938, n. 680,
l'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e l'art. 19 della  legge
6  febbraio  1941,  n.  176,  nella parte in cui vengono descritte le
competenze delle prefetture e dei  provveditorati  agli  studi  nella
fase di accertamento delle retribuzioni annue contributive;
  Visti  gli  articoli 1226, 1227 e 1230 del decreto del Ministro del
tesoro 30 giugno 1939 relativi alle attivita' svolte dalle  direzioni
provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato;
  Riconosciuto  che  occorre  determinare  le  citate modalita' per i
versamenti dei contributi e di  ogni  altro  provento  accessorio  da
parte  degli  enti  iscritti  e  per le operazioni di revisione delle
denunce annuali da parte della Cassa per le  pensioni  ai  dipendenti
degli  enti  locali,  della Cassa per le pensioni ai sanitari e della
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate  amministrate  dalla  Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro;
  Considerato che le modalita' di svolgimento delle citate operazioni
debbono assicurare il versamento delle contribuzioni  dovute  nonche'
una  tempestiva  acquisizione dei dati contabili da parte delle Casse
pensioni ai fini dei rendiconti annuali di gestione;
  Considerato   che   occorre   determinare   le   modalita'  per  la
definizione,  entro  il  termine  di  cinque  anni,  delle  eventuali
morosita'   pregresse  al  31  dicembre  1988  coerentemente  con  le
procedure ed al tasso d'interesse in vigore al 31 ottobre 1987,  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  29  ottobre  1987,  n. 440, di
conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                           Distinte mensili
  1.  Le  distinte  mensili  di  accompagnamento  dei  mandati per il
versamento dei contributi, da compilarsi a cura degli enti datori  di
lavoro su modelli predisposti dalla Direzione generale degli istituti
di previdenza, comprendono:
    a) l'indicazione della cassa pensioni;
    b)  i  dati identificativi dell'ente versante nonche' il relativo
codice  attribuito  dalla  Direzione  generale  degli   istituti   di
previdenza;
    c) il mese e l'anno di riferimento;
    d) il numero dei dipendenti per i quali si versano i contributi;
    e)  l'ammontare complessivo degli emolumenti lordi effettivamente
corrisposti   ai   dipendenti   nel   mese   predetto,   di   importo
corrispondente   a   quello   del  mandato  per  il  pagamento  delle
retribuzioni;
    f)  l'ammontare  complessivo di quelli, fra gli emolumenti di cui
alla lettera e), che risultino imponibili ai fini contributivi;
    g)  l'importo  dei contributi corrispondenti all'ammontare di cui
alla lettera f) determinato  in  base  all'aliquota  percentuale  del
contributo  prevista  per  la  cassa  pensioni  cui  si  riferisce la
distinta.
  2.  I  dati  indicati  al  comma  1  sono  forniti,  sulla medesima
distinta, distinguendo l'anno di competenza dagli anni precedenti.
 
          AVVERTENZA: in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag.
          31, e' pubblicata la circolare 1› ottobre 1988, n. 1/I.P.,
          in materia di definizione delle morosita' pregresse a tutto
          il dicembre 1988 e di applicazione delle somme aggiuntive a
          decorrere dal 1› gennaio 1989.