IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'ottavo comma dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede l'approvazione delle modalita' attuative delle disposizioni contemplate nei commi da 1 a 7 dello stesso articolo mediante apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno; Visti l'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, l'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 e l'art. 19 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, nella parte in cui vengono descritte le competenze delle prefetture e dei provveditorati agli studi nella fase di accertamento delle retribuzioni annue contributive; Visti gli articoli 1226, 1227 e 1230 del decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939 relativi alle attivita' svolte dalle direzioni provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; Riconosciuto che occorre determinare le citate modalita' per i versamenti dei contributi e di ogni altro provento accessorio da parte degli enti iscritti e per le operazioni di revisione delle denunce annuali da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; Considerato che le modalita' di svolgimento delle citate operazioni debbono assicurare il versamento delle contribuzioni dovute nonche' una tempestiva acquisizione dei dati contabili da parte delle Casse pensioni ai fini dei rendiconti annuali di gestione; Considerato che occorre determinare le modalita' per la definizione, entro il termine di cinque anni, delle eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 coerentemente con le procedure ed al tasso d'interesse in vigore al 31 ottobre 1987, data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359; Decreta: Art. 1. Distinte mensili 1. Le distinte mensili di accompagnamento dei mandati per il versamento dei contributi, da compilarsi a cura degli enti datori di lavoro su modelli predisposti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, comprendono: a) l'indicazione della cassa pensioni; b) i dati identificativi dell'ente versante nonche' il relativo codice attribuito dalla Direzione generale degli istituti di previdenza; c) il mese e l'anno di riferimento; d) il numero dei dipendenti per i quali si versano i contributi; e) l'ammontare complessivo degli emolumenti lordi effettivamente corrisposti ai dipendenti nel mese predetto, di importo corrispondente a quello del mandato per il pagamento delle retribuzioni; f) l'ammontare complessivo di quelli, fra gli emolumenti di cui alla lettera e), che risultino imponibili ai fini contributivi; g) l'importo dei contributi corrispondenti all'ammontare di cui alla lettera f) determinato in base all'aliquota percentuale del contributo prevista per la cassa pensioni cui si riferisce la distinta. 2. I dati indicati al comma 1 sono forniti, sulla medesima distinta, distinguendo l'anno di competenza dagli anni precedenti. AVVERTENZA: in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 31, e' pubblicata la circolare 1 ottobre 1988, n. 1/I.P., in materia di definizione delle morosita' pregresse a tutto il dicembre 1988 e di applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1 gennaio 1989.