Art. 2. Versamenti mensili 1. Con decorrenza dal mese di gennaio 1989, gli enti datori di lavoro inviano al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, i mandati per il pagamento dei contributi con la distinta descritta all'art. 1. 2. Il tesoriere dell'ente riscontra la corrispondenza dell'importo di cui alla lettera e) della distinta mensile con quello del mandato per il pagamento delle retribuzioni e richiede il visto sulla distinta di versamento (mod. 124 T) dei contributi alla direzione provinciale del tesoro, che ne verifica l'importo con quello di cui alla lettera g) della distinta mensile trasmessa in originale e copia a cura dello stesso tesoriere. 3. Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 22 citato in premessa, il tesoriere provvede, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di corresponsione delle retribuzioni, a versare i contributi dovuti con accreditamento sulle contabilita' speciali delle casse pensioni istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero, per gli enti titolari di conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, con accreditamento sul conto corrente degli istituti di previdenza acceso presso la stessa tesoreria centrale. In quest'ultimo caso l'ente, titolare del conto corrente, inviera' alla Direzione generale del Tesoro, direttamente oppure tramite il proprio tesoriere la richiesta di prelevamento per l'importo dei contributi. 4. Per i versamenti in questione si applicano le attuali procedure amministrativo-contabili che prevedono la facolta' per le sezioni di tesoreria provinciale di rilasciare quietanze cumulative per ciascun versante ed apposite attestazioni, presentate dal tesoriere, per ogni ente debitore, restando esclusa la possibilita' di richiedere distinte quietanze per singole unita' del personale dipendente dagli enti interessati. 5. I versamenti degli enti ricompresi nell'ambito di applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720, continuano ad essere effettuati con giro-fondo disposto sulla contabilita' speciale dell'ente interessato. 6. La direzione provinciale del Tesoro prende nota su apposito registro delle somme indicate nelle distinte mensili e delle date degli avvenuti versamenti effettuati sulle contabilita' speciali. 7. Per gli enti intestatari di conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, la direzione provinciale del Tesoro ai fini del discarico dell'importo dei contributi dovuti acquisisce copia della richiesta di giro-fondi inviata alla Direzione generale del Tesoro. Gli stessi enti provvedono inoltre ad inviare alla medesima direzione provinciale del Tesoro copia autenticata della quietanza ricevuta dalla tesoreria centrale. 8. Entro il secondo mese successivo a quello cui si riferisce la contribuzione, le direzioni provinciali del Tesoro inviano ai competenti organi di controllo sugli enti ed alla Direzione generale degli istituti di previdenza l'elenco degli enti che non abbiano provveduto al versamento della contribuzione. 9. Le direzioni provinciali del Tesoro comunicano alla Direzione generale degli istituti di previdenza le somme riferite ai versamenti mensili di cui al comma 4 con situazioni contabili periodiche definite d'intesa tra la predetta Direzione generale e quella dei servizi periferici del Tesoro.