Art. 2.
                          Versamenti mensili
 
  1.  Con  decorrenza  dal  mese  di gennaio 1989, gli enti datori di
lavoro inviano al  proprio  tesoriere,  insieme  ai  mandati  per  il
pagamento   delle  retribuzioni,  i  mandati  per  il  pagamento  dei
contributi con la distinta descritta all'art. 1.
  2.  Il tesoriere dell'ente riscontra la corrispondenza dell'importo
di cui alla lettera e) della distinta mensile con quello del  mandato
per  il  pagamento  delle  retribuzioni  e  richiede  il  visto sulla
distinta di versamento (mod. 124 T)  dei  contributi  alla  direzione
provinciale  del  tesoro, che ne verifica l'importo con quello di cui
alla lettera g) della distinta mensile trasmessa in originale e copia
a cura dello stesso tesoriere.
  3.  Salvo  quanto disposto dal secondo comma dell'art. 22 citato in
premessa, il tesoriere provvede, entro i primi  quindici  giorni  del
mese  successivo  a  quello  di  corresponsione delle retribuzioni, a
versare i contributi dovuti  con  accreditamento  sulle  contabilita'
speciali   delle  casse  pensioni  istituite  presso  le  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato ovvero, per gli  enti  titolari  di
conto   corrente  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  con
accreditamento sul conto corrente degli istituti di previdenza acceso
presso  la  stessa  tesoreria  centrale. In quest'ultimo caso l'ente,
titolare del conto corrente, inviera'  alla  Direzione  generale  del
Tesoro, direttamente oppure tramite il proprio tesoriere la richiesta
di prelevamento per l'importo dei contributi.
  4.  Per i versamenti in questione si applicano le attuali procedure
amministrativo-contabili che prevedono la facolta' per le sezioni  di
tesoreria  provinciale di rilasciare quietanze cumulative per ciascun
versante ed apposite attestazioni, presentate dal tesoriere, per ogni
ente   debitore,  restando  esclusa  la  possibilita'  di  richiedere
distinte quietanze per singole unita' del personale dipendente  dagli
enti interessati.
  5.  I  versamenti degli enti ricompresi nell'ambito di applicazione
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, continuano ad essere  effettuati
con   giro-fondo   disposto  sulla  contabilita'  speciale  dell'ente
interessato.
  6.  La  direzione  provinciale  del  Tesoro prende nota su apposito
registro delle somme indicate nelle distinte  mensili  e  delle  date
degli avvenuti versamenti effettuati sulle contabilita' speciali.
  7.  Per  gli enti intestatari di conto corrente presso la tesoreria
centrale dello Stato, la direzione provinciale del Tesoro ai fini del
discarico  dell'importo  dei contributi dovuti acquisisce copia della
richiesta di giro-fondi inviata alla Direzione generale  del  Tesoro.
Gli stessi enti provvedono inoltre ad inviare alla medesima direzione
provinciale del Tesoro copia  autenticata  della  quietanza  ricevuta
dalla tesoreria centrale.
  8.  Entro  il  secondo mese successivo a quello cui si riferisce la
contribuzione,  le  direzioni  provinciali  del  Tesoro  inviano   ai
competenti  organi di controllo sugli enti ed alla Direzione generale
degli istituti di previdenza l'elenco  degli  enti  che  non  abbiano
provveduto al versamento della contribuzione.
  9.  Le  direzioni  provinciali del Tesoro comunicano alla Direzione
generale degli istituti di previdenza le somme riferite ai versamenti
mensili  di  cui  al  comma  4  con  situazioni  contabili periodiche
definite d'intesa tra la predetta Direzione  generale  e  quella  dei
servizi periferici del Tesoro.