Art. 3.
                  Utilizzo di procedure informatiche
  1.  Al  fine  di  una  puntuale  contabilizzazione  dei  versamenti
effettuati dagli  enti  e  per  corrispondere  con  tempestivita'  ai
titolari  di  pensione i trattamenti conferiti, i sistemi informativi
della Direzione generale dei servizi periferici del  Tesoro  e  della
Direzione  generale  degli  istituti  di previdenza sono integrati ed
utilizzati secondo modalita' da stabilirsi d'intesa tra  le  predette
direzioni generali.