Art. 3. Utilizzo di procedure informatiche 1. Al fine di una puntuale contabilizzazione dei versamenti effettuati dagli enti e per corrispondere con tempestivita' ai titolari di pensione i trattamenti conferiti, i sistemi informativi della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e della Direzione generale degli istituti di previdenza sono integrati ed utilizzati secondo modalita' da stabilirsi d'intesa tra le predette direzioni generali.