Art. 4. Denunce annuali 1. Le denunce annuali di cui al comma 4 dell'art. 22 citato in premessa vengono rese, entro il 31 gennaio di ciascun anno, su modelli predisposti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ai fini della compilazione, nell'anno successivo a quello di competenza, degli elenchi generali dei contributi. Le denunce stesse, compilate dagli enti datori di lavoro, sono preventivamente sottoposte alla verifica delle competenti prefetture e provveditorati agli studi, ai sensi degli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza. 2. Le denunce di cui al comma 1 devono contenere, per ciascun dipendente e relativamente all'anno cui si riferiscono i contributi: a) le generalita' del dipendente; b) i codici identificativi del dipendente stesso; c) le retribuzioni annue contributive al 1 gennaio dell'anno ed alle successive date di variazione delle retribuzioni stesse; d) i periodi di servizio resi.