Art. 4.
                           Denunce annuali
 
  1.  Le  denunce  annuali  di  cui al comma 4 dell'art. 22 citato in
premessa vengono rese, entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  su
modelli  predisposti  dalla  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza ai fini della compilazione, nell'anno successivo a  quello
di  competenza,  degli  elenchi  generali  dei contributi. Le denunce
stesse, compilate dagli enti datori di lavoro,  sono  preventivamente
sottoposte alla verifica delle competenti prefetture e provveditorati
agli studi, ai sensi degli ordinamenti delle casse  pensioni  facenti
parte degli istituti di previdenza.
  2.  Le  denunce  di  cui  al  comma 1 devono contenere, per ciascun
dipendente e relativamente all'anno cui si riferiscono i  contributi:
    a) le generalita' del dipendente;
    b) i codici identificativi del dipendente stesso;
    c)  le retribuzioni annue contributive al 1› gennaio dell'anno ed
alle successive date di variazione delle retribuzioni stesse;
    d) i periodi di servizio resi.