Art. 5. Ruoli generali dei contributi 1. Ogni anno, dal 1990, la Direzione generale degli istituti di previdenza, sulla scorta delle denunce annuali relative all'anno precedente, dopo averle revisionate secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 22 citato in premessa, provvede entro il 31 luglio alla redazione degli elenchi dei contributi accertati distintamente per cassa, ente datore di lavoro, iscritto. 2. La competenza ad emettere i ruoli di riscossione dell'importo dei contributi dovuti dagli enti datori di lavoro, rimane quella prevista dagli ordinamenti in vigore per le casse pensioni. 3. Le direzioni provinciali del Tesoro provvedono agli adempimenti relativi alla riscossione dei contributi accertati previa detrazione delle somme gia' versate ai sensi dell'art. 2. 4. L'ente datore di lavoro e' tenuto a versare l'importo residuo entro due mesi dalla notifica del ruolo di riscossione con le procedure descritte nel precedente art. 2. 5. Gli elenchi generali dei contributi per l'anno 1989 riportano la situazione conseguente alle variazioni denunciate dagli enti datori di lavoro verificatesi nel corso del 1988. I relativi ruoli vengono posti in riscossione entro due mesi dalla notifica.