Art. 5.
                    Ruoli generali dei contributi
  1.  Ogni  anno,  dal  1990, la Direzione generale degli istituti di
previdenza, sulla scorta  delle  denunce  annuali  relative  all'anno
precedente, dopo averle revisionate secondo quanto previsto dal comma
5 dell'art. 22 citato in premessa, provvede entro il 31  luglio  alla
redazione  degli  elenchi  dei contributi accertati distintamente per
cassa, ente datore di lavoro, iscritto.
  2.  La  competenza  ad emettere i ruoli di riscossione dell'importo
dei contributi dovuti dagli enti  datori  di  lavoro,  rimane  quella
prevista dagli ordinamenti in vigore per le casse pensioni.
  3.  Le direzioni provinciali del Tesoro provvedono agli adempimenti
relativi alla riscossione dei contributi accertati previa  detrazione
delle somme gia' versate ai sensi dell'art. 2.
  4.  L'ente  datore  di lavoro e' tenuto a versare l'importo residuo
entro due mesi  dalla  notifica  del  ruolo  di  riscossione  con  le
procedure descritte nel precedente art. 2.
  5. Gli elenchi generali dei contributi per l'anno 1989 riportano la
situazione conseguente alle variazioni denunciate dagli  enti  datori
di  lavoro  verificatesi nel corso del 1988. I relativi ruoli vengono
posti in riscossione entro due mesi dalla notifica.