Art. 7.
      Definizione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988
  1.  Le  morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 relative a ruoli di
riscossione posti in pagamento fino a  tale  data  sono  estinguibili
entro  il  31 dicembre 1993 con l'applicazione dei tassi di interesse
vigenti alla data del 31 ottobre 1987 previsti dall'art. 27 del regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dall'art. 6 del decreto-legge 18
novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979,  n.  3,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  La  contestazione  del  ruolo non solleva l'ente dal versamento
delle  somme  relative  alla  parte  non   contestata.   Qualora   la
contestazione  risulti  infondata, sulle corrispondenti somme gravano
gli interessi di cui al  comma  1  con  effetto  dalla  scadenza  dei
relativi ruoli.
  3. Le morosita' di cui ai precedenti commi possono essere estinte a
domanda da presentarsi  alla  competente  direzione  provinciale  del
Tesoro  e  per  conoscenza  alla Direzione generale degli istituti di
previdenza,  mediante  rate  semestrali  posticipate  in  numero  non
superiore   a  10  con  decorrenza  1›  gennaio  1989.  Le  direzioni
provinciali del Tesoro hanno la facolta' di  autorizzare  l'immediato
inizio  dei  pagamenti  rateali  con riserva di conferma da parte del
consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
  4.  Sulle eventuali morosita' residue al 31 dicembre 1993, relative
a ruoli posti in pagamento fino al 31 dicembre 1988,  si  applica  la
sanzione civile vigente alla stessa data del 31 dicembre 1993.