Art. 7. Definizione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 1. Le morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 relative a ruoli di riscossione posti in pagamento fino a tale data sono estinguibili entro il 31 dicembre 1993 con l'applicazione dei tassi di interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987 previsti dall'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La contestazione del ruolo non solleva l'ente dal versamento delle somme relative alla parte non contestata. Qualora la contestazione risulti infondata, sulle corrispondenti somme gravano gli interessi di cui al comma 1 con effetto dalla scadenza dei relativi ruoli. 3. Le morosita' di cui ai precedenti commi possono essere estinte a domanda da presentarsi alla competente direzione provinciale del Tesoro e per conoscenza alla Direzione generale degli istituti di previdenza, mediante rate semestrali posticipate in numero non superiore a 10 con decorrenza 1 gennaio 1989. Le direzioni provinciali del Tesoro hanno la facolta' di autorizzare l'immediato inizio dei pagamenti rateali con riserva di conferma da parte del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. 4. Sulle eventuali morosita' residue al 31 dicembre 1993, relative a ruoli posti in pagamento fino al 31 dicembre 1988, si applica la sanzione civile vigente alla stessa data del 31 dicembre 1993.