Art. 8.
               Recupero delle somme dovute e non pagate
  1.  Dal  1› gennaio 1989, sulle somme dovute e non pagate, a carico
dei soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine  stabilito  al
pagamento dei contributi dovuti gravano gli interessi di cui al primo
comma del precedente art. 7, ovvero le somme aggiuntive di legge.