IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 828, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1195/FPC  del  7  ottobre  1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1987  e  n.
1198/FPC  del  9  ottobre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
243 del 17 ottobre 1987;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1360/FPC  dell'11  febbraio 1988
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988;
  Vista   la   nota  n.  06/02511  del  4  luglio  1988  dell'Azienda
minicipalizzata  acquedotto  di  Napoli  con  la  quale  si  chiedeva
l'integrazione  dell'ordinanza n. 1360/FPC citata per quanto concerne
i tempi di inizio e ultimazione degli espropri e dei lavori;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere i termini di inizio e di
scadenza per  l'espletamento  delle  espropriazioni  e  di  inizio  e
ultimazione  dei  lavori  per  una  rapida  esecuzione delle opere in
oggetto in conformita' degli articoli 13 e 14 della legge  25  giugno
1985, n. 2359;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  espropriazioni  relative ai lavori di cui alle ordinanze citate
in premessa dovranno avere inizio entro un  mese  dalla  stipula  del
contratto e comprese entro il termine di anni quattro.