IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le proprie ordinanze n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1987 e n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1987; Vista la propria ordinanza n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988; Vista la nota n. 06/02511 del 4 luglio 1988 dell'Azienda minicipalizzata acquedotto di Napoli con la quale si chiedeva l'integrazione dell'ordinanza n. 1360/FPC citata per quanto concerne i tempi di inizio e ultimazione degli espropri e dei lavori; Considerata l'opportunita' di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere in oggetto in conformita' degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1985, n. 2359; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le espropriazioni relative ai lavori di cui alle ordinanze citate in premessa dovranno avere inizio entro un mese dalla stipula del contratto e comprese entro il termine di anni quattro.