Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata "Collio Goriziano" o "Collio"
riconosciuta con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  24
maggio  1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968,
n. 178), propone che nel disciplinare di produzione siano  modificati
per  intero gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 secondo il testo di cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
                           _______________
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
              della D.O.C. "Collio Goriziano" o "Collio"
                               Art. 1.
   la   denominazione  di  origine  controllata  "Collio"  o  "Collio
Goriziano" e' riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai  vigneti
dell'omonima  zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.