Art. 2. 1) La denominazione "Collio" o "Collio Goriziano" senza altra specificazione e' riservata ai vini, bianchi e rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: "Collio" o "Collio Goriziano" bianco: Ribolla gialla: dal 10 al 45%; Malvasia istriana: dal 20 al 40%; Tocai friulano: dal 40 al 50%. Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, pinot grigio, Riesling italico, Riesling renano e Sauvignon, presenti nei vigenti fino ad un massimo del 20% del totale. "Collio" o "Collio Goriziano" rosso: Merlot: dal 40 al 60%; Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon: dal 40 al 60%. Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve provenienti dal vitigno Pinot nero e da altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella provincia di Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%. 2) La denominazione di origine controllata "Collio" o "Collio Goriziano", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Malvasia istriana; Muller Thurgau; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla gialla; Riesling italico; Riesling renano; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Cabernet; Merlot; Pinot nero, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet sauvignon".