Art. 2.
   1)  La  denominazione  "Collio"  o  "Collio Goriziano" senza altra
specificazione e' riservata ai vini, bianchi e rossi, ottenuti da uve
provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
  "Collio" o "Collio Goriziano" bianco:
    Ribolla gialla: dal 10 al 45%;
    Malvasia istriana: dal 20 al 40%;
    Tocai friulano: dal 40 al 50%.
   Possono,   inoltre,  concorrere  da  sole  o  congiuntamente,  uve
provenienti dai  vitigni  Chardonnay,  Pinot  bianco,  pinot  grigio,
Riesling  italico,  Riesling renano e Sauvignon, presenti nei vigenti
fino ad un massimo del 20% del totale.
   "Collio" o "Collio Goriziano" rosso:
    Merlot: dal 40 al 60%;
    Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon: dal 40 al 60%.
   Possono,   inoltre,  concorrere  da  sole  o  congiuntamente,  uve
provenienti dal vitigno Pinot nero e da altri vitigni  a  bacca  nera
raccomandati  o  autorizzati nella provincia di Gorizia, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 20%.
   2)  La  denominazione  di  origine  controllata "Collio" o "Collio
Goriziano", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia istriana;
    Muller Thurgau;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla gialla;
    Riesling italico;
    Riesling renano;
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Traminer aromatico;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Cabernet;
    Merlot;
    Pinot nero,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve  dei vigneti costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
   La  specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti, congiuntamente, dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet
sauvignon".