Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione doi origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di giacitura collinare e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura classificabili nelle categorie 2 e 3 di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terrreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2, non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli; la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non dovra' in alcun caso essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa non ha diritto alla D.O.C. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.