Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei  vini  della  denominazione  doi  origine  controllata
"Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione di giacitura collinare e comunque atte a conferire
alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche di
qualita.
   Sono,  comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di
pianura classificabili nelle categorie 2 e 3 di cui  all'art.  4  del
regolamento CEE n. 822/87 del consiglio del 16 marzo 1987.
   Tale  esclusione  non  riguarda,  tuttavia,  i  vigneti ubicati su
terrreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati,  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   La  resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al
precedente art. 2, non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli; la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La  resa  massima dell'uva in vino non dovra' in alcun caso essere
superiore al 70%. L'eventuale eccedenza di resa non ha  diritto  alla
D.O.C.
   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso.