Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. E' altresi' consentito che tali operazioni siano effettuate presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968. Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'annata di produzione delle uve.