Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  eventuale invecchiamento
obbligatorio previsto  per  le  tipologie  "riserva"  debbono  essere
effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata nel
precedente art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali   operazioni   siano   effettuate   nell'intero
territorio  dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.  E'  altresi'  consentito  che  tali   operazioni   siano
effettuate   presso   gli   stabilimenti  autorizzati  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
6  del  disciplinare  di produzione annesso al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1968.
   Le  uve  destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a
preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino  una
gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10,5.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   Il  periodo  di invecchiamento decorre dal 1› dicembre dell'annata
di produzione delle uve.