Art. 8.
   Nella  designazione  in  etichetta  dei  vini  di  cui al presente
disciplinare  di  produzione  si  debbono   osservare   le   seguenti
prescrizioni:
    1)  e'  vietato  usare,  assieme  alla  denominazione,  qualsiasi
menzione  aggiuntiva  diversa  da  quelle   previste   dal   presente
disciplinare  ivi  compresi  gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"superiore", "vecchio" e "simili";
    2)  le  specificazioni  di colore (bianco, rosso) o di vitigno in
aggiunta alla D.O.C. "Collio" o "Collio Goriziano"  debbono  figurare
immediatamente  al disotto dell'indicazione "denominazione di origine
controllata" ed in caratteri le cui dimensioni  non  superino  i  due
terzi di quelli usati per indicare la denominazone di origine stessa;
    3)  i vini designati in conformita' del precedente art. 7 debbono
obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve;  per  le  altre  tipologie,  tale  indicazione  e' consentita. I
caratteri  utilizzati  per  l'indicazione   "riserva"   non   debbono
superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati purche' non traggano in inganno  i
consumatori sull'origine geografica o una varieta' di vite, un'annata
di raccolta o una menzione relativa a una qualita' superiore.
   E'   consentito   altresi'   l'uso   d'indicazioni   che  facciano
riferimento a comuni o frazioni compresi nella  zona  delimitata  nel
precedente  art.  4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui i vini cosi' designati sono stati ottenuti.