Art. 8. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni: 1) e' vietato usare, assieme alla denominazione, qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "superiore", "vecchio" e "simili"; 2) le specificazioni di colore (bianco, rosso) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. "Collio" o "Collio Goriziano" debbono figurare immediatamente al disotto dell'indicazione "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazone di origine stessa; 3) i vini designati in conformita' del precedente art. 7 debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; per le altre tipologie, tale indicazione e' consentita. I caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non traggano in inganno i consumatori sull'origine geografica o una varieta' di vite, un'annata di raccolta o una menzione relativa a una qualita' superiore. E' consentito altresi' l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata nel precedente art. 4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' designati sono stati ottenuti.