Art. 11 (a).
                          Legge finanziaria
(( 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del      ))
(( bilancio e della programmazione economica e con il Ministro     ))
(( delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di         ))
(( settembre, il disegno di legge finanziaria.                     ))
(( 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui   ))
(( al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di    ))
(( riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio    ))
(( pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla           ))
(( regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione ))
(( vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli        ))
(( obiettivi.                                                      ))
(( 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,      ))
(( tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese,   ))
(( oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:   ))
(( a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli       ))
(( scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione    ))
(( del    quantum    della prestazione, afferenti imposte          ))
(( indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con   ))
(( effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si         ))
(( riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti      ))
(( all'andamento dell'inflazione;                                  ))
(( b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del  ))
(( saldo netto da finanziare in termini di competenza, per         ))
(( ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,       ))
(( comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse           ))
(( specificamente indicate;                                        ))
(( c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che     ))
(( dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate ))
(( a gravare su ciascuno degli anni considerati;                   ))
(( d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da       ))
(( iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal   ))
(( bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui    ))
(( quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;             ))
(( e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ))
(( ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di    ))
(( autorizzazioni legislative di spesa;                            ))
(( f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il       ))
(( rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che  ))
(( prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra ))
(( le spese in conto capitale;                                     ))
(( g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-    ))
(( bis e le corrispondenti tabelle;                                ))
(( h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli   ))
(( anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei          ))
(( conttratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della ))
(( legge 29 marzo 1983, n. 93, (b) ed alle modifiche del           ))
(( trattamento economico e normativo del personale dipendente da   ))
(( pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; ))
(( i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge ))
(( finanziaria dalle leggi vigenti.                                ))
(( 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove ))
(( o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio       ))
(( pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di      ))
(( nuove o maggiori spese.                                         ))
(( 5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della          ))
(( Costituzione    (c),    la legge finanziaria puo' disporre, per ))
(( ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o  ))
(( maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove           ))
(( finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo       ))
(( 11-bis,  nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti       ))
(( delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e    ))
(( contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di  ))
(( spesa corrente.                                                 ))
(( 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di    ))
(( cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge ))
(( finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di       ))
(( evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto      ))
(( capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi     ))
(( dell'articolo 3, comma 2, lettera e) , nel documento di         ))
(( programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal       ))
(( Parlamento.                                                     ))
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             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 5 della legge n. 362/1988.
             (b)  Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art.  15  (Copertura  finanziaria). - Nella indicazione
          delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede
          il  bilancio  pluriennale  dello  Stato,  di cui all'art. 4
          della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  sono  delineate  le
          compatibilita'  generali  di  tutti gli impegni di spesa da
          destinare al pubblico impiego.
             In  particolare  nel bilancio pluriennale viene indicata
          la spesa destinata alla contrattazione  collettiva  per  il
          triennio,  determinando  la quota relativa a ciascuno degli
          anni considerati.
             L'onere  derivante dalla contrattazione collettiva sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria,   nel   quadro  delle  indicazioni  del  comma
          precedente.
             Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva,
          non  puo'  assumere  impegni  di   spesa   superiori   allo
          stanziamento  determinato  ai sensi del comma precedente se
          non previa espressa autorizzazione del Parlamento che,  con
          legge,  modifica la disposizione della legge finanziaria di
          cui al comma precedente, nel  rispetto  delle  norme  della
          copertura  finanziaria  determinata  dall'articolo  4 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
             All'onere   derivante   dall'applicazione   delle  norme
          concernenti  il  personale  statale  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  di  un apposito fondo, che sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  la  cui  misura  sara' annualmente determinata con
          apposita norma da  inserire  nella  legge  finanziaria.  Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio decreto, le variazioni di  bilancio  relative  alla
          ripartizione del fondo medesimo.
             Analogamente  provvederanno  per  i  propri  bilanci  le
          regioni le province ed i comuni nonche' gli  enti  pubblici
          non economici cui si applica la presente legge".
             (c)  Si  trascrive  il  testo  dell'intero art. 81 della
          Costituzione:
             "Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
          rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
             L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non puo' essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi.
             Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
          stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
             Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte".