Art. 11 (a). Legge finanziaria (( 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del )) (( bilancio e della programmazione economica e con il Ministro )) (( delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di )) (( settembre, il disegno di legge finanziaria. )) (( 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui )) (( al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di )) (( riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio )) (( pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla )) (( regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione )) (( vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli )) (( obiettivi. )) (( 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, )) (( tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, )) (( oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: )) (( a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli )) (( scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione )) (( del quantum della prestazione, afferenti imposte )) (( indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con )) (( effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si )) (( riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti )) (( all'andamento dell'inflazione; )) (( b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del )) (( saldo netto da finanziare in termini di competenza, per )) (( ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, )) (( comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse )) (( specificamente indicate; )) (( c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che )) (( dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate )) (( a gravare su ciascuno degli anni considerati; )) (( d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da )) (( iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal )) (( bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui )) (( quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; )) (( e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per )) (( ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di )) (( autorizzazioni legislative di spesa; )) (( f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il )) (( rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che )) (( prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra )) (( le spese in conto capitale; )) (( g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11- )) (( bis e le corrispondenti tabelle; )) (( h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli )) (( anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei )) (( conttratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della )) (( legge 29 marzo 1983, n. 93, (b) ed alle modifiche del )) (( trattamento economico e normativo del personale dipendente da )) (( pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; )) (( i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge )) (( finanziaria dalle leggi vigenti. )) (( 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove )) (( o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio )) (( pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di )) (( nuove o maggiori spese. )) (( 5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della )) (( Costituzione (c), la legge finanziaria puo' disporre, per )) (( ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o )) (( maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove )) (( finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo )) (( 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti )) (( delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e )) (( contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di )) (( spesa corrente. )) (( 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di )) (( cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge )) (( finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di )) (( evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto )) (( capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi )) (( dell'articolo 3, comma 2, lettera e) , nel documento di )) (( programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal )) (( Parlamento. )) -------------------------------------------------------
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988. (b) Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge". (c) Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione: "Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".