Art. 26. Coordinamento dei conti pubblici Al fine del coordinamento dei conti pubblici, il Ministro del tesoro propone i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, in relazione ai compiti della commissione interregionale di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (a), e stabilisce i contatti necessari alla cooperazione Stato-regioni di cui all'articolo 34 della predetta legge 19 maggio 1976, n. 335 (a). Il Ministro del tesoro coordina, nei modi e anche per i fini di cui al precedente comma, i conti degli altri enti pubblici. -------------------------------------------------------
(a) Il testo del sesto comma dell'art. 9 e dell'art. 34 della legge n. 335/1976 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni) e' il seguente: "Art. 9 (Specificazione e classificazione delle spese), sesto comma. - La commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 indichera' i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresi', per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed eonomica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio". "Art. 34 (Cooperazione Stato-regioni). - Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione".