Art. 29.
                      Adempimenti dei tesorieri
  Agli  adempimenti  relativi alla trasmissione dei dati periodici di
cassa di cui all'articolo 30 della presente legge  le  province  e  i
comuni  provvederanno tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati
desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le
amministrazioni interessate.
  A  tal fine i tesorieri medesimi faranno pervenire, entro i termini
di cui al suddetto articolo 30,  alle  ragionerie  provinciali  dello
Stato   competenti  per  territorio  i  prospetti  con  gli  elementi
determinati.
  Copia dei suddetti prospetti verra' trasmessa anche alle ragionerie
delle regioni.
  Nei  confronti dei tesorieri inadempienti su denuncia del direttore
della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni potranno
procedere alla risoluzione del contratto in corso.