Art. 32. Giacenze di tesoreria degli enti pubblici Gli enti pubblici, allo scadere delle convenzioni di tesoreria, in vigore al 31 gennaio 1978, sono tenuti all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629 (a). Sono abrogate le norme che derogano, per singoli enti, alle disposizioni predette. Non possono essere effettuati pagamenti a valere sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato, quando le disponibilita' depositate dall'ente presso le aziende di credito superino la misura massima determinata a norma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629 (a). Gli enti cui si applica la presente legge devono produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilita' depositate presso le aziende di credito. Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'articolo 25 devono essere in armonia con le previsioni di cassa comunicate dagli enti stessi. In assenza della dichiarazione di cui al precedente quarto comma, nonche' dei prospetti di cui al precedente articolo 30, non puo' essere effettuato alcun prelevamento dal conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato. -------------------------------------------------
(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 629/1966 (Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro) e' il seguente: "Art. 4. - Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sara' determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro".