Art. 34. Partecipazione delle regioni Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (a), le parole: "del progetto di bilancio di previsione dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato". Alla fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (a), sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi: "Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati (b). Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato. Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione". -----------------------------------------------------
(a) Il testo dell'art. 16 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), come modificato dal presente articolo legge n. 468/1978 e come ulteriormente modificato per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 11 della legge n. 362/1988 (v. successiva nota (b), e' il seguente: "Art. (16 Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica). - E' costituito il 'Comitato interministeriale per la programmazione economica'. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne e' Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali. Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le ralazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato. Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione. Promuove, altresi', l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresi' chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti. Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione. Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo' costituire nel suo seno Sottocomitati. I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri". (b) Seguiva un periodo abrogato dall'art. 11 della legge n. 362/1988 (il testo del periodo abrogato e' riportato in appendice).