Art. 34.
                     Partecipazione delle regioni
  Al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48
(a), le parole: "del progetto di bilancio di previsione dello Stato",
sono  sostituite  dalle seguenti: "dei progetti di bilancio annuali e
pluriennali di previsione dello Stato".
  Alla  fine del terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48 (a), sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:
  "Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  presenta  al
CIPE  lo  schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio
annuale e pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
settore,  riunite  e  coordinate  in  un unico documento e i relativi
allegati (b).
  Entro  il 15 di settembre il CIPE approva la relazione previsionale
e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di
impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.
  Le  regioni,  con  il  concorso  degli  enti  locali  territoriali,
determinano  gli   obiettivi   programmatici   dei   propri   bilanci
pluriennali  in  riferimento  ai programmi regionali di sviluppo e in
armonia con  gli  obiettivi  programmatici  risultanti  dal  bilancio
pluriennale dello Stato.
  Qualora   il   Governo   riscontri   la  mancata  attuazione  della
armonizzazione prevista dal  precedente  comma,  puo'  promuovere  la
questione  di  merito  per contrasto di interessi ai sensi del quarto
comma dell'art. 127 della Costituzione".
      -----------------------------------------------------
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.  48/1967
          (Attribuzioni e ordinamento del Ministero  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica e istituzione del Comitato
          dei  Ministri  per  la  programmazione   economica),   come
          modificato  dal  presente articolo legge n. 468/1978 e come
          ulteriormente  modificato  per   effetto   dell'abrogazione
          disposta   dall'art.   11   della  legge  n.  362/1988  (v.
          successiva nota (b), e' il seguente:
             "Art.  (16  Costituzione  ed  attribuzioni  del Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica).  -  E'
          costituito    il   'Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica'.
             Il  Comitato  e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
          che ne e' Vice-presidente, e dai Ministri  per  gli  affari
          esteri,  per  il  tesoro, per le finanze, per l'industria e
          commercio, per l'agricoltura e foreste,  per  il  commercio
          con  l'estero,  per le partecipazioni statali, per i lavori
          pubblici, per il lavoro e  la  previdenza  sociale,  per  i
          trasporti  e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
          per il turismo e lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
          interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  nelle  zone
          depresse del Centro-Nord.
             Ferme  restando le competenze del Consiglio dei ministri
          e subordinatamente ad esse, il  Comitato  interministeriale
          per  la  programmazione  economica predispone gli indirizzi
          della politica economica nazionale;  indica,  su  relazione
          del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
          le  linee  generali  per  la  elaborazione  del   programma
          economico  nazionale,  su  relazione  del  Ministro  per il
          tesoro, le linee generali per la impostazione dei  progetti
          di  bilancio  annuali  e  pluriennali  di  previsione dello
          Stato, nonche' le direttive generali intese  all'attuazione
          del   programma  economico  nazionale  ed  a  promuovere  e
          coordinare  a  tale  scopo   l'attivita'   della   pubblica
          amministrazione   e   degli   enti   pubblici;  esamina  la
          situazione economica  generale  ai  fini  dell'adozione  di
          provvedimenti congiunturali.
             Entro  il  mese  di  luglio  il  Ministro  del tesoro di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica, presenta al CIPE lo schema delle
          linee di impostazione dei progetti di  bilancio  annuale  e
          pluriennale  allegandovi  le  ralazioni  programmatiche  di
          settore, riunite e coordinate in un  unico  documento  e  i
          relativi allegati.
             Entro  il  15  settembre  il  CIPE  approva la relazione
          previsionale e programmatica, le  relazioni  programmatiche
          di  settore  e  le  linee  di  impostazione dei progetti di
          bilancio annuale e pluriennale.
             Le   regioni,   con   il   concorso  degli  enti  locali
          territoriali, determinano gli obiettivi  programmatici  dei
          propri  bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai programmi
          regionali di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli  obiettivi
          programmatici  risultanti  dal  bilancio  pluriennale dello
          Stato.
             Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della
          armonizzazione  prevista   dal   precedente   comma,   puo'
          promuovere   la   questione  di  merito  per  contrasto  di
          interessi ai sensi del quarto  comma  dell'art.  127  della
          Costituzione.
             Promuove,     altresi',    l'azione    necessaria    per
          l'armonizzazione della politica economica nazionale con  le
          politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
          europea  del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),   della
          Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della Comunita'
          europea  dell'energia  atomica   (C.E.C.A.),   secondo   le
          disposizioni  degli  Accordi  di Parigi del 18 aprile 1951,
          ratificati con legge  25  giugno  1952,  n.  766,  e  degli
          Accordi  di  Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14
          ottobre 1957, n. 1203.
             Sono  chiamati  a partecipare alle riunioni del Comitato
          altri   Ministri,   quando   vengano   trattate   questioni
          riguardanti   i  settori  di  rispettiva  competenza.  Sono
          altresi' chiamati i Presidenti delle  Giunte  regionali,  i
          Presidenti  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano,
          quando  vengano  trattati  problemi   che   interessino   i
          rispettivi Enti.
             Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di
          segretario, il Sottosegretario di Stato per il  bilancio  e
          la programmazione economica.
             Alle   sedute  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica  possono   essere   invitati   ad
          intervenire   il   Governatore  della  Banca  d'Italia,  il
          Presidente  dell'Istituto  centrale   di   statistica,   il
          segretario della programmazione.
             Per  l'esame  dei  problemi  specifici  il Comitato puo'
          costituire nel suo seno Sottocomitati.
             I  servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
          Direzione generale per  l'attuazione  della  programmazione
          economica del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica. Per tali servizi possono essere  addetti  presso
          il   Ministero   funzionari   di  altra  Amministrazione  a
          richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
             (b) Seguiva un periodo abrogato dall'art. 11 della legge
          n.  362/1988 (il testo del periodo abrogato e' riportato in
          appendice).