Art. 35.
                  Quote annuali di spese pluriennali
  Le  disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi
a carattere pluriennale, escluse quelle previste  dal  secondo  comma
dell'articolo  18  della presente legge, cessano di avere validita' a
partire dall'esercizio finanziario 1979 (a).
  L'indicazione  della quota destinata a gravare sul bilancio annuale
e su ciascuno degli anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale  e'
rinviata  alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto
anche degli impegni giuridicamente perfezionati.
  In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad individuare, con propri decreti, le  leggi  cui  si  riferisce  la
deroga  prevista  dal  secondo  comma dell'articolo 18 della presente
legge (a).
  Il  Ministro  del  tesoro,  con  apposita  nota  da  trasmettere al
Parlamento, motiva le ragioni delle scelte effettuate.
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             (a)   Il   riferimento   all'art.  18,  conseguentemente
          all'abrogazione di  detto  articolo,  riguarda  ora  l'art.
          11-quater.