Art. 7.
                           Fondo di riserva
                per le spese obbligatorie e di ordine
  Nello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva  per  le  spese
obbligatorie   e   d'ordine"   le   cui  dotazioni  sono  annualmente
determinate, con apposito articolo, dalla legge di  approvazione  del
bilancio.
  Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
   1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte corrente,
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in
caso  di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai
capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova  istituzione  nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
   2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.
  Allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato l'elenco dei capitoli di cui al  precedente  numero  2),  da
approvarsi,  con  apposito  articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.