IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: "Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata"; Visto, in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge n. 346/88 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce la non cumulabilita' della nuova forma di intervento con quella prevista dall'art. 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 346 a norma del quale il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, deve determinare i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi; Attesa l'esigenza di ammettere al beneficio del contributo in conto interessi, per la parte di spesa non finanziata a valere sul Fondo ricerca applicata, anche i progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1988, n. 346, era stata deliberata l'ammissione parziale al credito agevolato di cui all'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. L'Istituto mobiliare italiano (IMI) trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la propria istruttoria, per progetti di importo superiore a lire 10 miliardi di soggetti richiedenti i benefici del Fondo speciale per la ricerca applicata, indicando le forme di intervento ritenute opportune, ivi compreso - qualora richiesto dall'impresa il contributo in conto interessi di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi - ferme restando le procedure vigenti a norma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - l'Istituto mobiliare italiano trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, oltre alla propria istruttoria, le delibere di concessione del finanziamento. I finanziamenti sono assistiti dalle garanzie ritenute di volta in volta idonee dall'IMI.