Art. 3. I finanziamenti sono perfezionati, anche in piu' quote a fronte di un unico progetto, al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione di ogni singolo contratto; gli stessi finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a quattro anni. Il contributo sugli interessi e' calcolato in misura tale che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa sia pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento. Detto contributo e' accordato per la durata prevista nel provvedimento di concessione ed e' quantificato come segue: a) per il periodo di utilizzo e preammortamento con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data di ogni erogazione applicando la percentuale pari alla differenza tra il tasso di riferimento che regola il finanziamento ed il tasso che dovra' risultare a carico dell'impresa determinato come al comma precedente; b) per il periodo di ammortamento in rate pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale calcolata al tasso di riferimento che regola il finanziamento e la corrispondente rata semestrale calcolata al tasso che dovra' risultare a carico dell'impresa determinato come al comma precedente. La liquidazione del contributo viene effettuata in semestralita' posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (1 gennaio-1 luglio) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti trasmessi dall'Istituto all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. L'erogazione del contributo viene effettuata all'impresa per il tramite dell'IMI.