Art. 3.
  I  finanziamenti sono perfezionati, anche in piu' quote a fronte di
un unico progetto, al tasso di riferimento determinato ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 novembre 1976, n. 902,
vigente alla data di stipulazione  di  ogni  singolo  contratto;  gli
stessi  finanziamenti  avranno  una  durata  massima  di  dieci anni,
comprensiva  di  un  periodo  di  utilizzo  e  pre-ammortamento   non
superiore a quattro anni.
  Il  contributo  sugli  interessi e' calcolato in misura tale che il
tasso annuo di interesse, comprensivo  di  ogni  onere  accessorio  e
spese,  risultante a carico dell'impresa sia pari al 15% del tasso di
riferimento applicato al finanziamento.
  Detto   contributo   e'   accordato  per  la  durata  prevista  nel
provvedimento di concessione ed e' quantificato come segue:
    a)  per  il periodo di utilizzo e preammortamento con riferimento
alle somme erogate e con decorrenza dalla  data  di  ogni  erogazione
applicando  la  percentuale  pari  alla  differenza  tra  il tasso di
riferimento che regola  il  finanziamento  ed  il  tasso  che  dovra'
risultare a carico dell'impresa determinato come al comma precedente;
    b)  per  il  periodo di ammortamento in rate pari alla differenza
tra  la  rata  di  ammortamento  semestrale  calcolata  al  tasso  di
riferimento  che  regola  il  finanziamento  e la corrispondente rata
semestrale  calcolata  al  tasso  che  dovra'  risultare   a   carico
dell'impresa determinato come al comma precedente.
  La  liquidazione  del  contributo viene effettuata in semestralita'
posticipate in corrispondenza delle scadenze  fissate  nel  piano  di
ammortamento  (1› gennaio-1› luglio) sulla base di elenchi contenenti
gli estremi dei contratti  trasmessi  dall'Istituto  all'Ufficio  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica.
  L'erogazione  del  contributo  viene  effettuata all'impresa per il
tramite dell'IMI.