Art. 4.
  Le  erogazioni del finanziamento sono effettuate in base agli stati
di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto dalle  procedure
vigenti  in  relazione  agli  interventi  di  cui  all'art.  4, comma
secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
  Con   provvedimento   del   Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative  per  la  ricerca  scientifica   e   tecnologica   saranno
disciplinate  le  ipotesi  di  interruzione, sospensione o revoca del
contributo in conto interessi.