Art. 4. Le erogazioni del finanziamento sono effettuate in base agli stati di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto dalle procedure vigenti in relazione agli interventi di cui all'art. 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Con provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica saranno disciplinate le ipotesi di interruzione, sospensione o revoca del contributo in conto interessi.