Art. 5. Fino al 31 dicembre 1990 potranno fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, limitatamente alla quota di spesa non finanziata a valere sul fondo ricerca applicata, anche i progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 346, era stata deliberata l'ammissione parziale al credito agevolato di cui all'art. 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte di conti, addi' 22 ottobre 1988 Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 245