Art. 5.
  Fino  al  31  dicembre  1990  potranno fruire dei benefici previsti
dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, limitatamente alla quota di  spesa
non finanziata a valere sul fondo ricerca applicata, anche i progetti
di importo superiore a 10 miliardi di lire per i quali, alla data  di
entrata  in  vigore della predetta legge n. 346, era stata deliberata
l'ammissione parziale al credito agevolato di cui all'art.  4,  comma
secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte di conti, addi' 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 245