Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1 maggio e al 1 novembre di ogni anno. La prima cedola e' pagabile il 1 maggio 1989 e l'ultima il 1 novembre 1993. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo. Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.