Art. 4.
 1.  I  medici  di  medicina  generale  convenzionati  con il Servizo
sanitario nazionale che intendono svolgere le funzioni di tutore  per
la formazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 debbono rivolgere la
domanda corredata di curriculum  all'ordine  provinciale  dei  medici
chirurghi  e  degli  odontoiatri di appartenenza; nella domanda deve,
altresi', essere riportata l'indicazione del numero  degli  assistiti
in  carico,  degli  anni di attivita' svolti quale medico di medicina
generale convenzionato con il Servizio sanitario  nazionale  e  della
ubicazione  e  strutturazione  dello  studio,  delle  attrezzature  e
dell'eventuale personale non medico disponibile.
  2.  La  scelta  dei  tutori  e'  effettuata  dalla  commissione  di
coordinamento  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  2;  il  relativo
provvedimento di incarico e' emanato dall'assessore competente.
  3.  Ogni tutore non puo' seguire piu' di due tirocinanti per volta.
  4. La funzione di tutore e' gratuita.