Art. 4. 1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizo sanitario nazionale che intendono svolgere le funzioni di tutore per la formazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 debbono rivolgere la domanda corredata di curriculum all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza; nella domanda deve, altresi', essere riportata l'indicazione del numero degli assistiti in carico, degli anni di attivita' svolti quale medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e della ubicazione e strutturazione dello studio, delle attrezzature e dell'eventuale personale non medico disponibile. 2. La scelta dei tutori e' effettuata dalla commissione di coordinamento di cui al terzo comma dell'art. 2; il relativo provvedimento di incarico e' emanato dall'assessore competente. 3. Ogni tutore non puo' seguire piu' di due tirocinanti per volta. 4. La funzione di tutore e' gratuita.