Art. 6.
  1.  Le  borse  di  studio biennali per lo svolgimento del tirocinio
teorico-pratico, di cui ai precedenti articoli,  sono  assegnate,  su
base  provinciale,  ai  laureati in medicina e chirurgia negli ultimi
cinque anni accademici, iscritti al relativo ordine  provinciale  dei
medici   chirurghi  e  degli  odontoiatri,  secondo  una  graduatoria
formulata in base al voto di laurea ed al voto dell'esame di Stato.
  2.  In  caso  di  parita'  di  punteggio  la borsa di studio verra'
assegnata a chi ha maggiore anzianita' di laurea ed  in  subordine  a
chi ha maggiore eta'.
  3.  Le domande, redatte in carta semplice, per l'assegnazione delle
borse di studio devono essere presentate all'ordine  provinciale  dei
medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  della provincia nella quale
l'interessato  e'  iscritto  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di
studio di cui all'art. 1.
  4. Nella domanda deve essere dichiarato, a pena di esclusione dalla
graduatoria, di non avere rapporti di dipendenza pubblici o privati e
di  non avere alcun rapporto convenzionale, continuativo e coordinato
con amministrazioni pubbliche o private, di aver conseguito la laurea
e   l'abilitazione   professionale  con  l'indicazione  dei  relativi
punteggi.
  5.  L'ordine  provinciale  dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia, formulata la graduatoria ed individuati  gli  aventi
diritto  in  conformita' al numero prefissato all'art. 5 del presente
decreto, comunica i nominativi alla regione la  quale,  con  apposito
decreto,  delibera  l'attribuzione  della  borsa  di studio che viene
erogata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'art.
8.