Art. 6. 1. Le borse di studio biennali per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico, di cui ai precedenti articoli, sono assegnate, su base provinciale, ai laureati in medicina e chirurgia negli ultimi cinque anni accademici, iscritti al relativo ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, secondo una graduatoria formulata in base al voto di laurea ed al voto dell'esame di Stato. 2. In caso di parita' di punteggio la borsa di studio verra' assegnata a chi ha maggiore anzianita' di laurea ed in subordine a chi ha maggiore eta'. 3. Le domande, redatte in carta semplice, per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia nella quale l'interessato e' iscritto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1. 4. Nella domanda deve essere dichiarato, a pena di esclusione dalla graduatoria, di non avere rapporti di dipendenza pubblici o privati e di non avere alcun rapporto convenzionale, continuativo e coordinato con amministrazioni pubbliche o private, di aver conseguito la laurea e l'abilitazione professionale con l'indicazione dei relativi punteggi. 5. L'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, formulata la graduatoria ed individuati gli aventi diritto in conformita' al numero prefissato all'art. 5 del presente decreto, comunica i nominativi alla regione la quale, con apposito decreto, delibera l'attribuzione della borsa di studio che viene erogata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 8.