Art. 7.
  1. A beneficio degli assegnatari delle borse di studio e' stipulata
dalla regione apposita assicurazione per i rischi professionali e per
gli  infortuni  connessi  alla  frequenza al tirocinio con istituto a
carattere nazionale.
  2.  Il  relativo  onere e' a carico del Ministero della sanita' che
provvede a rimborsare con i fondi stanziati nel cap. 1538 della  tab.
19.
  3.  Ogni  altro  onere  connesso  con la formazione, ivi compresi i
compensi ai docenti  dei  seminari,  e'  parimenti  anticipato  dalla
regione  e rimborsato successivamente dal Ministero, su presentazione
di documentato rendiconto con imputazione della  spesa  al  succitato
cap. 1538.
  4.  Complessivamente  gli oneri di cui ai commi 1 e 3 devono essere
contenuti nei limiti dello stanziamento del cap.  1538;  a  tal  fine
sara'  preventivamente  elaborato d'intesa con le regioni un apposito
piano finanziario che tenga conto delle  esigenze  e  del  numero  di
borse di studio da assegnare.