Art. 7. 1. A beneficio degli assegnatari delle borse di studio e' stipulata dalla regione apposita assicurazione per i rischi professionali e per gli infortuni connessi alla frequenza al tirocinio con istituto a carattere nazionale. 2. Il relativo onere e' a carico del Ministero della sanita' che provvede a rimborsare con i fondi stanziati nel cap. 1538 della tab. 19. 3. Ogni altro onere connesso con la formazione, ivi compresi i compensi ai docenti dei seminari, e' parimenti anticipato dalla regione e rimborsato successivamente dal Ministero, su presentazione di documentato rendiconto con imputazione della spesa al succitato cap. 1538. 4. Complessivamente gli oneri di cui ai commi 1 e 3 devono essere contenuti nei limiti dello stanziamento del cap. 1538; a tal fine sara' preventivamente elaborato d'intesa con le regioni un apposito piano finanziario che tenga conto delle esigenze e del numero di borse di studio da assegnare.