(all. 1 - art. 1)
   Premesso  che  il  piano  sanitario  regionale  ha individuato (ha
previsto) i presidi ex art. 43, secondo comma, della legge n. 833/78;
   Considerato che l'istituzione sanitaria  ........................
autorizzata con ....................................................
di proprieta' ......................................................
e' stata dichiarata "presidio" dell'unita' sanitaria locale, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 43, secondo e  terzo  comma,  della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833, e con riferimento all'art. 17 di
essa, con provvedimento regionale....................................
......  n.  ................  e  che  quindi  e'  equiparata, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli ospedali pubblici;
   Visto  il  regolamento dei servizi e del personale di cui all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.
761;
                                 tra
   l'unita' sanitaria locale  ......................................
rappresentata da  ..................................................
                                  e
   l'istituzione sanitaria privata  ................................
rappresentata da  ..................................................
con  sede  in................................................... cod.
fisc. n.  ..........................................................
si conviene e stipula quanto segue:
                               Art. 1.
   1. L'unita' sanitaria locale......................................
.......... si avvale del presidio....................................
.............   per  l'assistenza  sanitaria  nei  limiti  e  con  le
modalita'  stabilite  dalle  leggi  vigenti;   in   particolare   per
l'ammissione  e  la dimissione dei malati si applicano tutte le norme
previste per gli ospedali pubblici.
 
                      NOTE ALLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 e' stato
          riportato alle note del decreto.
             -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 833/1978 e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali).
          - Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle  unita'
          sanitarie  locali,  dotate  dei  requisiti  minimi  di  cui
          all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968,
          n. 132.
             Le  regioni  nell'ambito  della programmazione sanitaria
          disciplinano  con  legge  l'articolazione  dell'ordinamento
          degli  ospedali  in  dipartimenti,  in  base  al  principio
          dell'integrazione  tra  le  divisioni,  sezioni  e  servizi
          affini  e  complementari,  a  quello  del  collegamento tra
          servizi ospedalieri ed extraospedalieri  in  rapporto  alle
          esigenze  di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello
          della gestione dei dipartimenti  stessi  sulla  base  della
          integrazione  delle competenze in modo da valorizzare anche
          il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di  quanto
          previsto dall'art. 34 della presente legge".
             -  Il  testo  dell'art.  26 del D.P.R. n. 761/1979 e' il
          seguente:
             "Art.  26  (Servizi  e  titoli  equiparabili).  - 1. Gli
          istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali  siano
          stati  considerati  presidi dell'unita' sanitaria locale ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  43  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta
          ove gli ordinamenti del personale in  servizio  nei  propri
          presidi  sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con
          le disposizioni del presente decreto, possono  ottenere  la
          domanda,  con  decreto  del Ministro della sanita', ai fini
          degli esami  di  idoneita'  ed  ai  fini  dei  concorsi  di
          assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi
          e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai  servizi  e
          titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita'
          sanitarie locali. I servizi e titoli  acquisiti  prima  del
          provvedimento  di equiparazione sono valutati con i criteri
          di cui al successivo comma.
             2.  Salvo  quanto  previsto  dal  precedente art. 15, il
          servizio prestato nelle  case  di  cura  convenzionate  dal
          personale  con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini
          della valutazione come titolo nei concorsi  di  assunzione,
          per  il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato
          presso gli ospedali  pubblici  nella  posizione  funzionale
          iniziale della categoria di appartenenza.
             3.   Il   servizio  prestato  all'estero  dai  cittadini
          italiani  e  dai  cittadini  di  cui  all'art.   11   nelle
          istituzioni  e  fondazioni  sanitarie  pubbliche  e private
          senza scopo di lucro, equiparabile a  quello  prestato  dal
          personale  di  cui  all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei
          concorsi e  degli  esami  di  idoneita'  con  le  modalita'
          stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735".