Premesso che il piano sanitario regionale ha individuato (ha previsto) i presidi ex art. 43, secondo comma, della legge n. 833/78; Considerato che l'istituzione sanitaria ........................ autorizzata con .................................................... di proprieta' ...................................................... e' stata dichiarata "presidio" dell'unita' sanitaria locale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con riferimento all'art. 17 di essa, con provvedimento regionale.................................... ...... n. ................ e che quindi e' equiparata, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli ospedali pubblici; Visto il regolamento dei servizi e del personale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; tra l'unita' sanitaria locale ...................................... rappresentata da .................................................. e l'istituzione sanitaria privata ................................ rappresentata da .................................................. con sede in................................................... cod. fisc. n. .......................................................... si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. 1. L'unita' sanitaria locale...................................... .......... si avvale del presidio.................................... ............. per l'assistenza sanitaria nei limiti e con le modalita' stabilite dalle leggi vigenti; in particolare per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano tutte le norme previste per gli ospedali pubblici.
NOTE ALLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE Note alle premesse: - Il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 e' stato riportato alle note del decreto. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali). - Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Le regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto dall'art. 34 della presente legge". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 761/1979 e' il seguente: "Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - 1. Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell'unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. 2. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735".