(all. 10 - art. 1)
                               Art. 10.
   1.  La liquidazione delle competenze all'istituzione contraente e'
effettuata dall'unita' sanitaria  locale  non  oltre  novanta  giorni
dalla  notifica  dei  conti  mensili.  Trascorso  tale  termine  sono
riconosciuti al presidio interessi  di  mora  ragguagliati  al  tasso
ufficiale di sconto, maggiorato di tre punti.