(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   1.  Ai  fini  della  corresponsione  della diaria sono considerate
giornate di degenza quelle  consumate  per  intero.  La  giornata  di
entrata  e  quella  di  uscita  sono  considerate, agli effetti della
liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia stata  l'ora  del
ricovero  e  della dimissione. Le degenze di durata inferiore alle 24
ore sono considerate,  agli  effetti  della  liquidazione,  come  una
giornata di ricovero.
   2.  Anche i compensi per i trattamenti in ospedale diurno verranno
stabiliti in sede di trattativa regionale.