Art. 6. 1. Ai fini della corresponsione della diaria sono considerate giornate di degenza quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia stata l'ora del ricovero e della dimissione. Le degenze di durata inferiore alle 24 ore sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una giornata di ricovero. 2. Anche i compensi per i trattamenti in ospedale diurno verranno stabiliti in sede di trattativa regionale.