Art. 7. 1. La diaria e' determinata preventivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, mediante trattativa in sede regionale tra i rappresentanti della regione e quelli delle associazioni dell'ospedalita' privata. 2. La diaria e' determinata con riferimento alla spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi prestati dagli ospedali gestiti direttamente dalla U.S.L., tenuto conto degli oneri per la retribuzione al personale e per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, nonche' di quelli necessari per l'assolvimento dei compiti che le vigenti disposizioni legislative pongono a carico dei presidi ospedalieri e di ogni altra spesa che concorre alla formazione del costo complessivo ospedaliero. 3. Alla diaria determinata ai sensi dei commi precedenti devono essere aggiunte anche le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture, per l'ammortamento, per il rinnovo, per l'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche ospedaliere, per una quota determinata attraverso intese tra la regione e le rappresentanze regionali delle associazioni dell'ospedalita' privata, nella misura che va dall'8 al 10% della diaria, in rapporto alla consistenza delle attrezzature, alle spese di manutenzione e rinnovo attrezzature di alto costo tecnologico (tac, accelleratore lineare, RMN, apparecchiature per cardio chirurgia, unita' coronarica, rianimazione, ecc.). 4. Non sono compresi nella diaria gli oneri relativi all'acquisto di endo-protesi e di pace-maker, il cui costo verra' rimborsato dalla U.S.L. al presidio previa esibizione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice e comunque secondo le modalita' e non oltre i limiti di rimborso stabiliti in sede regionale. 5. In caso di ritardo nella conclusione delle intese per la determinazione della retta dovra' essere comunque assicurata al presidio una anticipazione mensile non inferiore al costo del personale maggiorata del 20%. Sui conseguenti conguagli dovranno essere corrisposti gli interessi, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, per il periodo che va dalla fine del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono i conguagli fino alla data dell'effettivo pagamento. 6. Il corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi va preventivamente determinato.