(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   1.  La  diaria e' determinata preventivamente, entro il 31 ottobre
di  ogni  anno,  mediante  trattativa  in  sede   regionale   tra   i
rappresentanti    della   regione   e   quelli   delle   associazioni
dell'ospedalita' privata.
   2.  La  diaria  e'  determinata  con  riferimento alla spesa media
sostenuta dalla regione per  il  finanziamento  di  analoghi  servizi
prestati  dagli  ospedali  gestiti  direttamente dalla U.S.L., tenuto
conto degli oneri per la retribuzione al personale e per la diagnosi,
la cura ed il mantenimento degli infermi, nonche' di quelli necessari
per  l'assolvimento  dei  compiti   che   le   vigenti   disposizioni
legislative  pongono a carico dei presidi ospedalieri e di ogni altra
spesa che concorre alla formazione del costo complessivo ospedaliero.
   3.  Alla  diaria  determinata ai sensi dei commi precedenti devono
essere aggiunte anche le spese per la  manutenzione  ordinaria  delle
strutture,  per  l'ammortamento, per il rinnovo, per l'ammodernamento
delle  attrezzature   tecnologiche   ospedaliere,   per   una   quota
determinata  attraverso  intese  tra  la  regione e le rappresentanze
regionali delle associazioni dell'ospedalita' privata,  nella  misura
che va dall'8 al 10% della diaria, in rapporto alla consistenza delle
attrezzature, alle spese di manutenzione e  rinnovo  attrezzature  di
alto    costo   tecnologico   (tac,   accelleratore   lineare,   RMN,
apparecchiature   per   cardio    chirurgia,    unita'    coronarica,
rianimazione, ecc.).
   4.  Non sono compresi nella diaria gli oneri relativi all'acquisto
di endo-protesi e di pace-maker, il cui costo verra' rimborsato dalla
U.S.L.  al  presidio  previa esibizione della documentazione di spesa
regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice e comunque secondo le
modalita'  e  non  oltre  i  limiti  di  rimborso  stabiliti  in sede
regionale.
   5.  In  caso  di  ritardo  nella  conclusione  delle intese per la
determinazione della  retta  dovra'  essere  comunque  assicurata  al
presidio  una  anticipazione  mensile  non  inferiore  al  costo  del
personale maggiorata del  20%.  Sui  conseguenti  conguagli  dovranno
essere  corrisposti  gli  interessi, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 10, per il  periodo  che  va  dalla  fine  del  terzo  mese
successivo  a  quello a cui si riferiscono i conguagli fino alla data
dell'effettivo pagamento.
   6.   Il   corrispettivo   per   eventuali  servizi  aggiuntivi  va
preventivamente determinato.