Art. 9. 1. Sono a carico dell'assistito le prestazioni integrative di carattere non sanitario, le particolari condizioni di confort ambientale, le maggiori spese inerenti al ricovero in camere riservate all'esercizio dell'attivita' libero professionale dei medici del "presidio". 2. Il relativo tariffario, stabilito mediante intese tra i rappresentanti della regione e quelli delle associazioni dell'ospedalita' privata, deve essere portato a conoscenza degli interessati (assistiti e/o congiunti), all'atto dell'ammissione, e sottoscritto per accettazione.