(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
   1.  Sono  a  carico  dell'assistito  le prestazioni integrative di
carattere  non  sanitario,  le  particolari  condizioni  di   confort
ambientale,   le  maggiori  spese  inerenti  al  ricovero  in  camere
riservate  all'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale   dei
medici del "presidio".
   2.  Il  relativo  tariffario,  stabilito  mediante  intese  tra  i
rappresentanti   della   regione   e   quelli   delle    associazioni
dell'ospedalita'  privata,  deve  essere  portato  a conoscenza degli
interessati (assistiti e/o congiunti),  all'atto  dell'ammissione,  e
sottoscritto per accettazione.