IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Vista la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 relativa ai contingenti di importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1987 nei confronti dei Paesi a commercio di Stato; Considerato che non e' intervenuta alcuna decisione del Consiglio CEE che autorizzi gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione nei confronti di tali Paesi per l'anno 1988; Visto il decreto 23 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, relativo ai contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1988; Vista la decisione della commissione CEE del 21 ottobre 1988 che modifica il regime di importazione, istituito con la sopradetta decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 e applicato nella Repubblica italiana nei confronti della Repubblica democratica tedesca; Considerata l'esigenza di dare applicazione alla decisione della commissione CEE del 21 ottobre 1988; Decreta: Art. 1. Il decreto 23 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, e' modificato per quanto riguarda l'allegato A, nel senso che viene introdotto un nuovo contingente disciplinato dall'art. 7 del decreto stesso: Importazioni dalla Repubblica democratica tedesca N.C. Merce Quantita' Dogana 7304 Tubi e profilati cavi, senza Tonn. 2.000 Verona saldatura, di ferro o di acciaio